Quando parliamo di 231 intendiamo il Decreto Legislativo 231 del 2001 (d.lgs.231/01) relativo alla responsabilità amministrativa degli enti; si tratta di una legge che rende responsabile la stessa azienda di alcuni reati, citati nella norma, commessi dai propri dipendenti; si integra nel progetto internazionale di compliance.
Leggi di più sulla legge 231/01 sul sito della Camera.
Qui sotto puoi trovare il modello di organizzazione e Gestione di Geofondazioni:
INDICE
PARTE GENERALE
1 Premessa
2. LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
2.1 Quadro normativo di riferimento
2.2 L’adozione del modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa
2.3 Tipologia di sanzioni applicabili all’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GEOFONDAZIONI S.R.L.
3.1 La società e il suo sistema di organizzazione e controllo
3.2 Finalità e struttura del Modello di organizzazione e gestione
3.3 Destinatari
3.4 Modalità di costruzione del Modello
3.5 Le attività sensibili
4 L’ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)
4.1 Composizione e regole dell’Organismo di Vigilanza
4.2 Funzioni e poteri
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
4.4 Informativa dell’Organismo di Vigilanza al Presidente e al Collegio Sindacale
5 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO
6 L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
7 SISTEMA DISCIPLINARE
7.1. Funzione del sistema disciplinare
7.2. Criteri di valutazione delle violazioni
7.3 La violazione del Modello
7.4 Procedure applicative
7.5 Sanzioni per i dipendenti non dirigenti
7.6 Sanzioni nei confronti dei dirigenti
7.7. Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci
7.8 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni
7.9 Registro delle sanzioni
PARTE SPECIALE
Fattispecie di reato
1. Reati societari
2. Reati contro la Pubblica Amministrazione
3. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro
4. Reati di criminalità informatica
5. Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
6. Reati ambientali
7. Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare
Processi strumentali
ALLEGATI
1. Testo del Decreto Legislativo 231/01;
2. elenco dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/01;
3. struttura organizzativa;
4. SGSL;
5. sistema di gestione della qualità
6. mappa dei rischi;
7. procedure operative;
8. Codice Etico.
1. PREMESSA
Il manuale si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.
L’articolazione in un documento principale e in una serie di allegati, risponde all’esigenza di un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di revisione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. procedimento di mappatura dei rischi, procedure operative).
In dettaglio il Manuale è così composto:
– Parte Generale;
– Parte speciale- Fattispecie di reato: reati societari, reati contro la pubblica Amministrazione, reati di omicidio colposo e lesioni colpose commesse con violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, reati concernenti l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati di criminalità informatica, reato di induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria, reati ambientali- Processi strumentali.
– Allegati:
1) Testo del decreto legislativo 231/01
2) Elenco dei reati richiamati dal Decreto
3) Struttura organizzativa
4) Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) elaborato in conformità alle Linee Guida UNI/INAIL e alla Guida oprativa “Lavoro Sicuro”
5) Sistema di gestione della qualità istituito secondo i requisiti del DPR 34/2000 e della Norma UNI EN ISO 9001
6) Mappa dei rischi
7) Procedure operative
8) Codice etico
2. LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI
2.1 Quadro normativo di riferimento
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Si tratta di una responsabilità che va ad aggiungersi alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso determinati reati e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.
Il Decreto Legislativo n. 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l’ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell’Unione Europea e supera il tradizionale principio societas delinquere non potest.
Con il decreto legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative – che hanno ampliato il novero dei reati ricompresi nell’ambito di operatività della norma in esame – è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente e in modo diretto dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera per l’ente.
Il D. Lgs. 231/01 indica tassativamente i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi.
Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:
a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt.24 e 25);
b) reati di criminalità informatica e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
c) reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
d) reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo, strumenti e segni di riconoscimento (art. 25 bis);
e) reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1);
f) reati societari (art. 25 ter);
g) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater);
h) delitto di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
i) delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
j) market abuse (art. 25 sexies);
k) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
l) reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
m) reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies);
n) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies);
o) reati ambientali (art. 25 undecies);
p) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati transnazionali (art. 25 duodecies; art. 10 legge 16/3/2006 n. 146);
q) razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies; art. 3 comma 3 bis L. 13/10/1975 n. 654).
2.2 L’adozione del modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa
Il decreto legislativo 231/2001 consente all’ente l’esonero della responsabilità amministrativa in occasione della commissione di un reato – compreso tra quelli richiamati dal decreto -, con conseguente responsabilità esclusiva del soggetto agente che ha commesso l’illecito.
L’art.6 del decreto stabilisce infatti che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che:
– l’Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;
– Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
– Le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
– Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
I modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:
– individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
– prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
– individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
– prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
– introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.
Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti apicali), l’onere della prova dell’avvenuta adozione delle misure preventive dettate dall’art. 6 è a carico dell’ente. Diversamente, si ritiene che nel caso in cui l’autore del reato sia sottoposto all’altrui direzione o vigilanza, l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza e l’onere probatorio spetta al Pubblico Ministero.
Per quanto concerne i reati di lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro, il D.lgs. 9/4/2008 n. 81 specifica ulteriormente il contenuto del Modello di Organizzazione gestione e controllo.
L’art. 30 del predetto decreto stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentati dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di formazione e informazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/2008.
Su questi presupposti Geofondazioni S.r.l., nella predisposizione del presente Modello, ha fatto riferimento alle Linee Guida emanate da Confindustria Venezia, ai sensi dell’art. 6 c. 3 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come nel tempo aggiornate e, in conformità all’art. 30 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, si è dotata di un Sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro (SGSL) ove ha specificato il corpo procedurale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che costituisce parte integrante del Modello. Tale documento è conforme alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 e alla Guida operativa “Lavoro Sicuro”.
L’adozione del Modello non è però sufficiente ad esonerare l’Ente dalla suddetta responsabilità amministrativa in quanto il Decreto richiede che il Modello sia stato anche efficacemente attuato.
L’efficace attuazione del Modello richiede pertanto:
– una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando si verificano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività aziendale, ovvero mutamenti normativi o evidenze di inadeguatezza del modello o violazioni delle prescrizioni;
– un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure indicate nel Modello.
2.3 tipologia di sanzioni applicabili all’ente ai sensi del d.lgs. n 231/2001
Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) sanzioni pecuniarie;
b) sanzioni interdittive;
c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
d) pubblicazione della sentenza di condanna.
In particolare le sanzioni interdittive sono:
– interdizione dall’esercizio dell’attività;
– sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
– divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
– esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
– divieto di pubblicizzare beni o servizi.
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI GEOFONDAZIONI S.R.L.
3.1 La società e il suo sistema di amministrazione e controllo
Geofondazioni Ingegneria e Lavori S.r.l. (Geofondazioni S.r.l. o società) è una società a responsabilità limitata con sede legale a Martellago (VE) Via Boschi n. 30, P Iva 03077500274.
La società, costituita in data 28/5/1985, si occupa di perforazioni e palificazioni dei terreni, finalizzate e propedeutiche alla realizzazione di svariati manufatti (ponti, fondazioni, opere edili speciali) sia terrestri che marittimi.
La società ha inoltre per oggetto sociale:
– la produzione e il commercio di manufatti di qualsiasi genere e tipo sia in cemento sia metallici e di tutto il materiale per l’edilizia.
– l’effettuazione di lavori edili in generale, interventi di restauro statico conservativo, di urbanizzazione nonché di progettazione, di analisi e studio del terreno e dell’ambiente;
– acquisto e noleggio di attrezzature di perforazione e geotecniche
– acquisto o vendita di beni mobili o immobili, la loro locazione nonché il compimento di operazioni mobiliari, immobiliari o finanziarie accessorie e strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale.
Geofondazioni S.r.l. espleta le proprie attività commerciali, progettuali e amministrative presso la sede legale, in virtù di contratto di sublocazione concluso con Veneta Pali srl, da ultimo rinnovato in data 29/5/2017 e registrato in data 16 giugno 2017, mentre la sua operatività si attua esclusivamente in Italia presso i cantieri di volta in volta allestiti presso la sede indicata dal committente, situati prevalentemente nel nord e centro Italia.
Geofondazioni S.r.l., inoltre, utilizza l’area scoperta pertinente i locali ad uso ufficio come deposito di mezzi strumentali per l’attività, in virtù del predetto contratto di sublocazione, nonché l’immobile ad uso l’officina sito sempre a Martellago, Via Boschi n. 30, per la manutenzione delle proprie macchine operatrici e delle proprie attrezzature e i quattro carriponte siti sempre in via Boschi 30; l’uso dell’officina e dei carriponte è condiviso con la locatrice Veneta Pali srl.
La società dispone di impianti, attrezzature e maestranze dimensionate per la normale gestione contemporanea di circa dieci cantieri di medie dimensioni, presso ciascuno dei quali operano due o tre addetti.
Organi societari
Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.
Il sistema di amministrazione adottato è quello collegiale nella forma di un Consiglio di Amministrazione con cinque amministratori di cui uno è il Presidente. La legale rappresentanza spetta al Presidente del C.d.a.
Il potere di compiere atti di ordinaria amministrazione spetta disgiuntamente agli amministratori delegati, attualmente due.
Definizioni di responsabilità
La Società è strutturata in diverse Funzioni. L’organigramma aziendale dà indicazioni riguardo alla struttura della Società e alla collocazione organizzativa del personale dipendente.
Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella conduzione dell’attività. E’ compito della Direzione aziendale mantenere sempre aggiornato l’organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità funzionale della struttura della Società.
Si rimanda all’allegato 3 “Struttura organizzativa” per la definizione di compiti e responsabilità degli organi societari e delle funzioni aziendali.
Deleghe di responsabilità
Sulla base delle necessità operative della Società, lo schema dei poteri e delle deleghe è approvato dal C.d.A. .
Ai fini del decreto legislativo 231/2001 si precisa che la delega qualifica il delegato come “soggetto apicale”.
L’operatività della Società è regolata da:
– atto costitutivo e statuto;
– sistema di deleghe attribuite con delibera del Consiglio di Amministrazione;
– sistema di gestione della sicurezza SGSL elaborato in conformità alle Linee Guida UNI/INAIL e alla Guida operativa Lavoro Sicuro;
– Sistema di Gestione della Qualità istituito secondo i requisiti del DPR 34/2000 e della Norma UNI EN ISO 9001.
Geofondazioni si sta dotando di un apparato di procedure scritte e di prassi operative che garantiscono il rispetto della normativa vigente e mirano, da un lato, a regolare l’agire declinato nelle sue varie attività operative e, dall’altro, a consentire i controlli preventivi e successivi della correttezza delle operazioni effettuate.
Ne consegue che tutti i dipendenti hanno l’obbligo di essere a conoscenza di tali prassi e norme procedurali interne e di rispettarle nell’esercizio dei compiti a loro assegnati.
3.2 finalità e struttura del modello di organizzazione e gestione
Geofondazioni Ingegneria e lavori S.r.l. (la Società) appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 231/01.
La Società ha inteso adottare un Modello di organizzazione gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei reati e che in caso di commissione impedisca il sorgere della responsabilità amministrativa.
Il Consiglio di Amministrazione di Geofondazioni Ingegneria e lavori S.r.l. ha approvato in data 1 aprile 2019 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 231/2001 e, contestualmente, il Codice Etico.
La Società si è dotata pertanto di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal citato decreto da parte dei soggetti (amministratori, soggetti delegati, responsabili di funzione) cosiddetti “apicali” e da quelli sottoposti alla loro vigilanza.
Il Modello si propone di:
– determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Geofondazioni S.r.l. la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito passibile di sanzioni nei propri confronti e nei confronti dell’azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato o comunque se quest’ultimo è stato commesso nel suo interesse);
– ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da Geofondazioni srl in quanto contrari alla legge e ai principi cui Geofondazioni intende attenersi nello svolgimento dell’attività aziendale;
– esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione gestione e controllo in uso;
– prevedere azioni di monitoraggio e controllo interne, rivolte in particolare agli ambiti aziendali più esposti al rischio “231” per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.
Il Modello si articola in due parti:
PARTE GENERALE: nella quale si illustrano i contenuti e i principi del decreto legislativo 231/2001, la società e il suo sistema di amministrazione e controllo, l’individuazione e la valutazione delle aree di attività più esposte alle conseguenze giuridiche previste dal decreto, l’Organismo di vigilanza e controllo, il sistema disciplinare e le modalità di diffusione del modello e la formazione del personale.
PARTE SPECIALE: in essa si illustrano i contenuti specifici del Modello adottato da Geofondazioni S.r.l., regolamentando i comportamenti aziendali al fine di prevenire le diverse fattispecie di reato previste nel decreto in relazione alle quali sono state individuate le aree potenzialmente a rischio e le attività strumentali per la realizzazione dei reati.
In particolare, sono disciplinate le condotte relative a:
reati societari, reati contro la pubblica Amministrazione, reati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, reati concernenti l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, reati di criminalità informatica, reati ambientali, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria.
Inoltre, sono stati individuati i processi aziendali attraverso i quali possono essere creati i mezzi e le modalità di commissione dei reati (c.d processi strumentali) con indicazione dei presidi di controllo.
Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti allegati:
– 1 Testo del decreto legislativo 231/01
– 2 Elenco dei reati richiamati dal Decreto
– 3 Struttura organizzativa
– 4 sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) elaborato in conformità alle Linee Guida UNI/INAIL e alla Guida operativa “Lavoro Sicuro”
– 5 sistema di gestione della qualità istituito secondo i requisiti del DPR 34/2000 e della Norma UNI EN ISO 9001
– 6 Mappa dei rischi
– 7 Procedure operative
– 8 Codice etico
3.3 destinatari
Il Modello ha la funzione di informare i dipendenti e tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Geofondazioni S.r.l. in merito al contenuto del decreto legislativo 231/2001 e alle conseguenze sanzionatorie a carico della società derivanti da un comportamento illecito realizzato dai destinatari del Modello nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
Le regole, i principi di comportamento e le procedure contenute o richiamate nel Modello si applicano a tutti coloro che operano per conto di Geofondazioni S.r.l. e in particolare a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della società, a tutti i dipendenti, ai componenti degli Organi societari, ai membri dell’Organismo di vigilanza, nonché a coloro che, pur non appartenendo alla società, operano su mandato della medesima quali consulenti e professionisti esterni di Geofondazioni S.r.l..
La società presta particolare attenzione ai rapporti esistenti con i partner commerciali che saranno debitamente informati dell’esistenza del Modello, dei suoi principi ed espressamente invitati a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello.
3.4 modalità di costruzione del modello
La redazione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preliminari quali:
– Analisi del rischio con mappatura delle attività svolte dalle varie Funzioni della Società, individuando gli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal decreto.
Questa attività ha comportato, oltre all’esame della documentazione aziendale (statuto, visura camerale, procure e sistema dei poteri, manuali, procedure esistenti, organigrammi, ecc.), lo svolgimento di interviste e colloqui con i soggetti apicali, allo scopo di individuare e censire i contatti, i comportamenti ed i processi che potrebbero dar luogo alla commissione di uno o più reati presupposto.
– Valutazione dell’idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi (organi societari e organizzazione interna, deleghe di responsabilità, procedure e principi comportamentali); identificazione dei principi e dei requisiti del sistema dei controlli e valutazione del “rischio 231” in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo impatto.
3.5 le attivita’ sensibili
Con specifico riferimento all’attività di Geofondazioni srl, le aree nel cui ambito possono, al momento dell’adozione del Modello, essere commessi i reati riguardano essenzialmente quelle attività che comportano contatti diretti/indiretti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, i reati informatici, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria, i reati ambientali e i reati concernenti l’impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
Sono stati inoltre individuati i processi strumentali alla realizzazione dei reati a rischio “231”, cioè i processi aziendali attraverso i quali possono in astratto essere creati i mezzi o le modalità per la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.
Per contro sono stati ritenuti remoti i rischi di realizzazione dei reati in materia di falsificazione di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, dei reati di turbata libertà dell’industria e del commercio, dei reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, di reati di violazione del diritto d’autore, dei reati di abuso di mercato, dei reati di ricettazione e riciclaggio, dei reati di criminalità organizzata e dei reati transnazionali.
Con riferimento a tali reati si sono ritenuti efficaci i presidi introdotti dalla Società nel proprio Codice Etico ove si prescrive a tutti i destinatari l’assoluto rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e dei principi di imparzialità, integrità, dignità e uguaglianza, a pena di applicazione di sanzioni disciplinari ovvero di risoluzione dei contratti per i soggetti terzi.
Gli altri reati previsti dal Decreto non sono neppure teoricamente ipotizzabili nell’ambito dell’attività svolta dalla Società (delitto di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro la personalità individuale e di razzismo e xenofobia).
Conseguentemente le Attività Sensibili sono :
A. Rapporti diretti/indiretti con la pubblica Amministrazione
– gestione dei rapporti con funzionari pubblici
– gestione dei rapporti con i partner commerciali in particolare nella costituzione di Associazioni temporanee di impresa (ATI)
– assegnazione e gestione di incarichi di consulenza esterna a soggetti che possono avere contatti con funzionari pubblici in nome e per conto della società,
– gestione dei procedimenti ispettivi (amministrativi, fiscali, previdenziali, giudiziari)
B. Adempimenti societari
– predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio)
– rapporti con fornitori, consulenti, subappaltatori
C Adempimenti in materia di norme antinfortunistiche e di tutela dell’igiene e della salute dei lavoratori
D Gestione dei sistemi informativi aziendali
– installazione e gestione del software
– gestione e accessi a siti o sistemi telematici di terzi
E Rapporti con l’Autorità Giudiziaria in occasione di procedimenti penali
F Gestione delle attività ad impatto ambientale in sede di esecuzione dell’attività d’impresa
G Gestione delle risorse umane e assunzione di lavoratori stranieri
Il dettaglio della Mappa dei rischi è riportato nell’allegato 6.
L’organismo di Vigilanza individuerà di volta in volta le attività che, a seconda dell’evoluzione normativa e/o di mutamenti nelle attività svolte dalla Società, dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi rilevanti, curando anche che vengano adottate le opportune procedure operative.
4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA
4.1 Composizione e regole dell’Organismo di vigilanza
Il compito di vigilare sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di proporre l’aggiornamento, è affidato ad un organo della società denominato Organismo di Vigilanza (O.d.V.).
I requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza, così come proposti nelle Linee guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione e Gestione emanate da Confindustria, sono:
– autonomia ed indipendenza;
– professionalità;
– continuità di azione.
Il D.Lgs.n. 231/2001 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell’Organismo di Vigilanza. In assenza di indicazioni, la Società ha optato per una composizione collegiale del proprio Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione nel numero di due componenti, selezionati sulla base dei requisiti di professionalità, competenza e onorabilità. La delibera di nomina dell’O.d.v. determina anche il compenso e la durata.
I componenti dell’O.d.v. non devono aver riportato condanne penali , anche non passate in giudicato e anche ai sensi dell’art. 444 cpp, per i reati dolosi richiamati dal decreto 231 o per altri reati dolosi comunque incidenti sulla moralità professionale, ovvero che abbiano comportato l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.
Qualora si dovesse verificare uno dei predetti motivi di ineleggibilità a carico di uno dei membri dell’O.d.v. questi decadrà automaticamente dall’incarico.
I membri dell’O.d.v. possono essere revocati solo per giusta causa. Il membro revocato o che rinuncia all’incarico viene tempestivamente sostituito e quest’ultimo resterà in carica fino alla scadenza dell’O.d.V.
L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione ove non diversamente previsto.
L’Organismo di vigilanza è composto da minimo due membri, uno dei quali può essere individuato anche tra il personale della Società, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e in grado di assicurare la necessaria continuità d’azione.
In caso di nomina di un terzo membro, questi potrà essere solo un soggetto esterno.
L’Organismo di vigilanza nomina al proprio interno un Presidente.
L’Organismo di Vigilanza potrà giovarsi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità –, nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture dell’azienda, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all’Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.
A tal fine il Consiglio di Amministrazione assegna, ogni anno, un budget di spesa all’Organismo di Vigilanza tenuto conto delle richieste di quest’ultimo che dovranno essere formalmente presentate al Consiglio medesimo.
L’assegnazione del budget permette all’Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.
4.2 Funzioni e poteri
All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un’effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.
Pertanto, tale Organismo :
– svolge periodica attività ispettiva secondo le cadenze indicate, nel minimo, in relazione ad ogni area a rischio;
– ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio, con facoltà di richiedere sia ai dirigenti sia al personale dipendente l’esibizione dei documenti aziendali concernenti le predette attività;
– qualora necessario, può richiedere informazioni o l’esibizione di documentazione pertinenti alle attività a rischio agli amministratori e al Collegio sindacale nonché ai collaboratori e consulenti esterni della società;
– riceve periodicamente informazioni dai soggetti responsabili delle attività a rischio;
– può rivolgersi a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche, dopo avere informato il Consiglio di Amministrazione;
– monitora le iniziative di informazione/formazione finalizzate alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello in ambito aziendale promosse dalla funzione competente;
– propone l’aggiornamento del Modello in caso di significative variazioni organizzative o di mutamenti normativi incidenti sui reati presi in considerazione dal D.Lgs. n. 231/2001, ovvero in caso di significative violazioni o elusioni delle prescrizioni dettate o richiamate dal Modello;
– segnala al Consiglio di Amministrazione le violazioni di protocolli o le carenze rilevate in occasione delle verifiche svolte, affinché questi possa adottare i necessari provvedimenti sanzionatori o di adeguamento.
I componenti dell’organismo di Vigilanza sono tenuti al vincolo di riservatezza rispetto a tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell’incarico.
Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura dell’azienda, fermo restando però che l’organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo operato, in quanto l’organo dirigente ha la responsabilità ultima del funzionamento e dell’efficacia del Modello.
L’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di stabilire apposite regole operative e di adottare un proprio regolamento interno al fine di esercitare la propria autonomia organizzativa e d’azione.
Tale regolamento dovrà essere approvato all’unanimità dall’O.d.V. e trasmesso al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale.
Il regolamento dovrà assicurare continuità ed efficacia dell’azione dell’O.d.V. e a tal fine prevedere: un numero minimo di adunanze annuali; le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto; la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall’O.d.V. e le modalità di archiviazione; le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle segnalazioni rilevanti per la responsabilità amministrativa dell’ente.
All’organismo di Vigilanza non competono né possono essere attribuiti poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività della società.
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato sia dai soggetti apicali sia da coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza, in merito a condotte illecite rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa della società, ovvero in merito ad atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello di organizzazione e gestione.
Le predette segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.
Il soggetto che intenda effettuare una segnalazione può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero, qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per effettuare la segnalazione, riferire direttamente all’Organismo di Vigilanza.
Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare, a tutti i soggetti interessati, i modi e le forme di effettuazione delle stesse.
L’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.
La società garantisce la riservatezza sull’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.
La società vieta qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
Nel sistema disciplinare sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela dell’identità del segnalante nonché a carico di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
Oltre alle segnalazioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:
– i provvedimenti adottati da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs.n. 231/2001 che possano coinvolgere la Società;
– le richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti in relazione ai reati di cui al D.Lgs.n. 231/2001;
– le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero relative ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
– i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai reati “231”.
Tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all’Organismo di Vigilanza potranno essere inoltrate ai seguenti indirizzi:
Organismo di Vigilanza della Geofondazioni srl presso la sede dell’azienda, ovvero a mezzo e mail al seguente indirizzo organismovigilanza@geofondazioni.it.
Ogni informazione, segnalazione e relazione sono conservate dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo).
4.4 Informativa dall’Organismo di Vigilanza al Presidente e al Collegio Sindacale
L’Organismo di Vigilanza redige, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull’attività compiuta e la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale.
Inoltre, ogni qual volta l’O.D.V. ne ravvisi la necessità per l’emersione di eventuali aspetti critici ovvero per proporre modifiche o integrazioni del Modello potrà effettuare segnalazioni al Consiglio di Amministrazione.
In caso di accertamento di violazioni del Modello, con presunta commissione di reati, l’O.d.V. dovrà effettuare immediatamente una comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La relazione periodica predisposta dall’O.d.V. è redatta anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e deve quanto meno contenere e segnalare :
– eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione del Modello o del Codice Etico;
– il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni o esterni in relazione al Modello;
– le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società con riferimento esclusivo alle attività a rischio “231”;
– una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni, modifiche.
5 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO
Comunicazione iniziale
L’adozione del presente Modello è comunicata dalla Società a tutto il personale in particolare attraverso:
– l’invio di una comunicazione scritta del Presidente del Consiglio di Amministrazione a tutto il personale con una breve introduzione sui contenuti del Decreto legislativo 231/2001 e del Modello, indicazione della necessità di leggere il Modello e di condividerlo in quanto parte del contratto, specificando le modalità di consultazione. Alla predetta lettera verrà allegato il Codice Etico redatto ai fini del decreto.
– Invio a tutti i dipendenti già in organico di un modulo contenente una formale dichiarazione di presa d’atto e di adesione al Modello, con impegno a rispettarne il contenuto, i principi, le regole e le procedure, da consegnare all’Ufficio Risorse Umane entro 1 mese.
Ai nuovi assunti, all’atto dell’assunzione, verrà consegnata copia del Codice Etico e del Modello e richiesta la sottoscrizione di un apposito modulo attestante la ricezione dello stesso e l’adesione al contenuto del Modello.
Formazione
La Società si impegna a promuovere la divulgazione del Modello e delle regole di condotta nei confronti dei propri dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della qualifica, del livello di rischio dell’area in cui operano e dal ricoprire o meno funzioni di rappresentanza della Società.
I principi e i contenuti del Modello sono divulgati anche mediante corsi di formazione .
La struttura dei corsi di formazione è definita dalla Società di concerto con l’Organismo di Vigilanza.
La Società si impegna a divulgare il modello anche nei confronti di coloro con i quali intrattiene relazioni d’affari. L’impegno al rispetto dei principi del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società – a partire dall’approvazione del presente Modello – dovrà essere previsto da apposita clausola contrattuale.
6 L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
In conformità con le previsioni del D.lgs. 231/2001 e con l’intento di mantenere il Modello costantemente aggiornato al fine di garantirne l’efficacia, il Consiglio di Amministrazione, direttamente o su proposta dell’Organismo di Vigilanza, adotta le necessarie o opportune modifiche o integrazioni. In ogni caso il Modello può essere aggiornato e modificato solamente previo parere dell’Organismo di Vigilanza.
Il Modello deve essere tempestivamente modificato e aggiornato quando intervengono mutamenti nel sistema normativo del D.lgs. 231/2001 ovvero nell’assetto societario o nell’attività d’impresa.
Il Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni che evidenzino l’inadeguatezza del Modello nella prevenzione dei rischi “231”.
7 SISTEMA DISCIPLINARE
7.1 Funzione del sistema disciplinare
La predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (protocolli/procedure interne, Codice Etico, circolari, ordini di servizio ecc. ) costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2,lett. e), del D. Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale per la valenza esimente del Modello rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.
L’applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.
Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare il personale dipendente e non dipendente della Società.
7.2 Criteri di valutazione della violazione
Il tipo e l’entità delle sanzioni di seguito indicate variano in relazione:
– all’intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
– al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
– alle mansioni del lavoratore;
– alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
– alle eventuali circostanze che accompagnano l’illecito disciplinare.
È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente.
L’accertamento delle infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni spettano al Consiglio di Amministrazione.
7.3 La violazione del Modello
In ossequio al principio di tassatività e con l’obiettivo di rendere immediatamente intelligibili i comportamenti vietati, si precisano qui di seguito le principali infrazioni disciplinari:
a) violazione dei principi ispiratori e dei criteri comportamentali fissati nel Codice Etico e/o violazione dei divieti e degli obblighi specificamente indicati nel Codice Etico;
b) mancata collaborazione con l’Organismo di Vigilanza o con il suo staff operativo, mediante l’adozione di comportamenti omissivi o renitenti o comunque idonei ad impedire o anche solo ostacolare le sue funzioni di controllo, accertamento e verifica;
c) violazione o elusione delle procedure e dei controlli operativi;
d) mancata o inadeguata sorveglianza dei superiori gerarchici sul rispetto delle prescrizioni e delle procedure previste nel Codice Etico e/o nel Modello da parte del personale dipendente;
e) commissione, anche in forma tentata, di fatti previsti dalla legge come reati che possano determinare la responsabilità della società ai sensi del Decreto;
f) la realizzazione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell’espletamento di attività sensibili o strumentali che:
1) espongono la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
2) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
3) siano tali da determinare l’applicazione a carico della società di sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
g) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dallo stesso, nell’espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili;
h) la mancata partecipazione ai programmi di formazione organizzati dalla Società in relazione all’argomento in oggetto;
i) omessa segnalazione all’Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello;
l) violazione delle misure di tutela dell’identità del soggetto segnalante l’inosservanza al Modello o ai principi di comportamento contenuti nel Codice Etico;
m) effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni di violazioni al Modello o ai principi di comportamento contenuti nel Codice Etico rivelatesi infondate.
7.4 Procedure applicative
Alla notizia di una violazione del Modello, corrisponde l’avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilita dal CCNL vigente.
Nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL.
Più in particolare:
– su eventuale segnalazione della notizia di violazione da parte dei soggetti che rivestono un ruolo di coordinamento e/o verifica, e sentito il superiore gerarchico dell’autore della condotta censurata, i soggetti che hanno titolo (Consiglio di Amministrazione), individuano – analizzate le motivazioni del dipendente – la sanzione disciplinare applicabile e provvedono alla sua irrogazione.
– dopo l’applicazione della sanzione disciplinare, l’irrogazione di tale sanzione viene comunicata all’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza e i soggetti che hanno titolo (Consiglio di Amministrazione) provvedono al monitoraggio dell’applicazione delle sanzioni disciplinari ed alla verifica del rispetto di tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi all’irrogazione della sanzione disciplinare.
7.5 Sanzioni per i dipendenti non dirigenti
Ai dipendenti inquadrati come operati, impiegati o quadri, si applicano le seguenti sanzioni:
– il rimprovero verbale per violazioni lievi, dovute a colpa lieve;
– il rimprovero scritto per violazioni lievi dovute a colpa grave o dolo;
– la multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione, nel caso di reiterazione della violazione lieve entro un anno dall’applicazione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto. Il medesimo provvedimento si applica, altresì, nel caso di violazioni “gravi” dovute a colpa lieve;
– la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di tre giorni, nel caso di violazioni gravi commesse con dolo o colpa grave;
– il licenziamento disciplinare con preavviso, nel caso di reiterazione di almeno 4 violazioni gravi entro un arco temporale di 10 mesi o nel caso di violazione intenzionale di particolare gravità e dannosità per la società.
In particolare:
a) Rimprovero inflitto verbalmente per le mancanze lievi
Verrà comminata la sanzione del biasimo inflitto verbalmente nelle ipotesi in cui il lavoratore:
– violi norme comportamentali previste nel Codice Etico, in relazione ad attività che non rientrano di per sé nelle aree sensibili, individuate come rilevanti nell’analisi del rischio-reato effettuata ai sensi del D. Lgs. 231/01;
b) Rimprovero scritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.
Verrà comminata al lavoratore la sanzione del rimprovero scritto:
– in caso di recidiva, nell’anno solare, per le condotte sanzionate con il richiamo inflitto oralmente;
c) Multa in misura non eccedente l’importo di 3 ore della normale retribuzione
Verrà comminata la sanzione della multa in misura non eccedente l’importo di 3 ore della normale retribuzione nelle ipotesi in cui il lavoratore:
– ometta di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure che regolano l’attività nelle aree sensibili, così come individuate nel Modello;
– violi le norme comportamentali fissate dal Codice di Condotta in relazione ad attività che rientrano di per sé nelle aree sensibili, individuate come rilevanti nell’analisi del rischio/reato effettuata ai sensi del D. Lgs. 231/01;
– violi le misure di tutela dell’identità di chi effettua una segnalazione di violazione del Modello, del Codice Etico e/o delle procedure operative;
– effettui con dolo o colpa grave la segnalazione di violazioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure operative, rivelatesi infondate.
d) Sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per un massimo di 3 giorni
Verrà comunicata la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per un massimo di 3 giorni al lavoratore:
– in caso di recidiva, nell’anno solare, per le condotte sanzionate con la multa;
e) Licenziamento disciplinare con preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge
In applicazione dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo ed in particolare col rispetto delle norme procedurali poste a garanzia dei lavoratori, verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge, nelle ipotesi in cui il lavoratore:
– commetta almeno 4 violazioni gravi sanzionate con la multa entro un arco temporale di 10 mesi;
– nell’espletamento di un’attività di una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei reati per cui è prevista l’applicabilità del D. Lgs. 231/001 nei confronti della Società;
– nell’espletamento di un’attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, e diretto in modo non equivoco a commettere uno dei reati per cui è prevista l’applicabilità del D. Lgs. 231/01 nei confronti della Società;
– nell’espletamento di un’attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotta un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell’azienda di misure previste dal D. Lgs. 231/01, anche in via cautelare.
7.6 Sanzioni nei confronti dei dirigenti
In caso di violazione del Modello e del Codice Etico di cui al paragrafo 3 da parte di dirigenti, si procederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti dell’Industria settore Edile.
7.7 Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci
Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello o del Codice Etico da parte di membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Consiglio di Amministrazione e l’intero Collegio Sindacale. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee, ivi inclusa la revoca dell’eventuale delega nell’esercizio della quale la violazione è stata commessa e, nei casi più gravi, la revoca dell’incarico per giusta causa.
7.8 Misure nei confronti di Partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni
La violazione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, delle disposizioni e delle procedure previste dal Modello o dal Codice Etico e ad essi applicabili, o l’eventuale commissione, nell’ambito dei rapporti con la Società, dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.
Conseguentemente, al momento della stipula di contratti di fornitura, appalto di beni e/o servizi, incarichi di consulenza, di agenzia, distribuzione o rappresentanza commerciale, ecc., verranno predisposte apposite clausole, con cui il terzo – nei rapporti con la Società – si obblighi a rispettare i principi e le prassi operative definite nel Modello nonché ad adottare, per quanto di propria competenza, procedure aziendali ovvero a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto. L’inadempimento di tali obblighi, rappresentando una violazione grave ed essenziale, darà alla Società il diritto di sospendere l’esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere del terzo di risarcirle i danni.
7.9 Registro delle sanzioni
La Società è dotata di un registro delle sanzioni aggiornato a cura della Direzione Amministrativa/Finanziaria e Gestione del personale che, con periodicità almeno semestrale, dovrà essere sottoposto alla visione dell’ODV. Le sanzioni comminate ai componenti del Consiglio di Amministrazione o ai terzi in rapporto con la società saranno riportate su un registro custodito presso l’ODV.
REATI SOCIETARI
Le fattispecie dei reati societari richiamate dall’art. 25 – ter del D.Lgs. 231/2001
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D.Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal decreto.
A tal fine, riportiamo, qui di seguito, una elencazione dei reati richiamati dall’art. 25-ter (Reati societari), nonché le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.
False comunicazioni sociali (artt. 2621- 2621 bis e 2622 c.c.)
Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano tra loro per essere l’art. 2622 riferito alle società quotata in borsa.
Le due fattispecie si realizzano con la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (ad esempio relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari), dirette ai soci o al pubblico, di fatti rilevanti non rispondenti al vero in modo da indurre in errore i soci, i creditori o il pubblico; ovvero nell’omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.
Si precisa che:
– la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
– le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
– la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Falso in prospetto (già art. 2623 c.c.)
Il reato previsto dal codice civile è stato abrogato dalla legge 28/12/2005 n. 262 per cui non sono più applicabili le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 art. 25 ter comma 1 lett. d) – e).
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
Il reato previsto dal codice civile è stato abrogato dal D.lgs. 27/1/2010 n. 39 per cui non sono più applicabili le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 art. 25 ter comma 1 lett. f) – g).
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
Il reato consiste nell’ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo – legalmente attribuite ai soci o agli organi sociali – attraverso l’occultamento di documenti od altri idonei artifici.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.
Poiché il D.Lgs. 231/2001 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell’art. 2625 c.c., si precisa che il reato si considera imputabile alla società unicamente nell’ipotesi in cui l’impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all’art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
Il reato, previsto a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
Il reato si verifica in due ipotesi:
– nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
– nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l’approvazione del bilancio.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Il reato si estingue qualora intervenga la ricostruzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).
Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall’art. 2391, comma primo, cod. civ. da parte dell’amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell’art. 116 TUF (ovvero di altri soggetto sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
L’art. 2391, comma primo, cod. civ. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale. L’amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:
– attribuzione di azioni o quote sociali in misura superiore all’ammontare del capitale sociale;
– sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
– sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
– sopravalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
L’art. 25 ter lettera s bis) del D.lgs. 231/01 punisce solamente la condotta prevista dal terzo comma dell’art. 2635 c.c..
Tale condotta consiste nell’offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti privati (compresi istituti di credito o società finanziarie) ovvero a chi è sottoposto alla vigilanza dei predetti apicali al fine di far compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o dell’obbligo di fedeltà (ad esempio per ottenere condizioni contrattuali favorevoli quali sconti, dilazioni, condizioni di conto corrente, finanziamenti ecc. non dovuti).
Il reato può essere commesso da chiunque.
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
Il reato si realizza con la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuta ad amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori al fine di far compier od omettere un atto in violazione degli obblighi d’ufficio o di fedeltà, purchè l’offerta o la promessa non sia accettata.
Il reato può essere commesso da chiunque.
Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)
Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell’incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:
– attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l’occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
– attraverso il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.
In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.
MACROATTIVITA’ SENSIBILI
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione del bilancio e delle situazioni economico/finanziarie annuali, ovvero nella gestione dei rapporti contrattuali con imprese private o con Istituti di credito o finanziarie, devono:
– Rispettare le regole e i principi contenuti in:
– Codice Etico;
– Codice Civile o altre normative e regolamenti vigenti in Italia e all’estero;
– i principi contabili italiani;
– le istruzioni operative per la redazione di bilanci/situazioni economico finanziarie;
– le procedure contabili in uso.
– Osservare, nello svolgimento delle attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società, di formazione del bilancio e di produzione di situazioni contabili periodiche, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.
– Fornire ai soci e al pubblico in generale nonché al Collegio sindacale tutte le informazioni richieste dalla legge nel rispetto dei principi di veridicità e completezza sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e sull’evoluzione delle relative attività.
– Assicurare che ogni operazione abbia un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione medesima.
– Osservare scrupolosamente tutte le norme di legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
– Garantire e assicurare che le prestazioni eseguite nei confronti di altre società o enti privati siano realizzate correttamente e in conformità con gli accordi contrattuali in essere e con la documentazione di supporto.
Sono esplicitamente e inderogabilmente vietate le seguenti condotte:
– predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta e veritiera della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
– Omettere di comunicare dati e informazioni imposti dalla legge riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
– Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge.
– Ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
– Ledere l’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, acquistando o sottoscrivendo azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge.
– Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.
– Procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale.
– Determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
– Offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuta ad amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società o enti privati (compresi istituti di credito e società finanziarie) o soggetti loro sottoposti al fine di compiere od omettere un atto in violazione dei doveri d’ufficio o dell’obbligo di fedeltà.
PRESIDI DI CONTROLLO
Processo di predisposizione del bilancio
– Formalizzazione di regole etico/comportamentali all’interno della società riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili;
– diffusione delle norme comportamentali di cui sopra;
– formalizzazione dei ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella predisposizione delle comunicazioni sociali chiaramente e formalmente definiti (V. mansionari);
– formalizzazione di una procedura aziendale per la predisposizione del bilancio e delle situazioni economico finanziarie;
– utilizzazione di un programma gestionale di contabilità per l’elaborazione del bilancio,
– formalizzazione di procedure specifiche per la gestione degli accessi ai sistemi informativi contabili e gestionali;
– adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali effettuate dagli Amministratori con particolare riferimento agli utili e alle riserve;
– formalizzazione di una procedura relativa alla gestione delle operazioni straordinarie (ad es. conferimenti beni in natura o crediti o del patrimonio della società, trasformazione);
– onere di relazione di stima dei beni/patrimoni conferiti;
– nell’attività di valutazione dei dati contabili necessari alla predisposizione del bilancio, il Responsabile della direzione amministrativa e finanziaria si interfaccia con lo studio commercialistico consulente esterno dell’azienda che supporta la funzione aziendale nella predisposizione del bilancio.
Gestione delle attività legate al controllo del Collegio Sindacale
Gestione delle attività di supporto agli organi sociali
Gestione dei rapporti con imprese private e con istituti di credito e/o finanziarie
SISTEMA ORGANIZZATIVO
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
– Relazioni del Collegio Sindacale con riferimento all’adeguatezza della struttura societaria.
– informativa sui singoli contratti d’appalto o subappalto stipulati dalla società, in particolare sui tempi e modalità di pagamento.
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE
Consiglio di Amministrazione
Amministratori delegati
Direzione amministrativa e finanziaria
Direzione commerciale
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si fornisce una breve descrizione dei reati indicati negli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01 rubricati: “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno allo Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” e “Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione”, nonché le astratte modalità realizzative riferite a ciascuna fattispecie considerata.
Reati realizzabili in relazione ad erogazioni dello Stato o di altri Enti Pubblici o dell’Unione Europea
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato Italiano o da altro Ente Pubblico o dall’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.
In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.
Infine, va evidenziato che tale ipotesi è residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del predetto reato.
Truffa ai danni dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).
Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.
In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
Reati realizzati nei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio
Concussione (art. 317 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
Tale forma di reato (residuale nell’ambito della fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un dipendente della società concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società).
Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319, 320, 321, 322 bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio (o un membro della Corte penale internazionale o degli organi/funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetta la promessa, al fine di compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio (determinando un vantaggio in favore dell’offerente).
L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio (ad es. velocizzare una pratica di sua competenza) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara), oppure indipendentemente da un atto dell’ufficio da compiere, in vista di futuri favori (cd. Funzionari assunti a libro paga).
Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio (o di un membro della Corte penale internazionale o degli organi/funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, induce (persuade, sollecita) taluno a dare o promettere, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovute, facendo intendere al privato che il pubblico ufficiale eserciti i propri poteri per arrecargli un vantaggio non dovuto.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli.
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale, amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un soggetto apicale o subordinato della società corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).
Nozione di Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio
Gli articoli 357 e 358 c.p. definiscono, agli effetti della legge penale, la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.
Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l’accento sulla tipologia dell’attività in concreto esercitata che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico o caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.
È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell’autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini medesimi (Cas. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l’attuazione più completa e connaturale dei fini dell’ente, sì da non poter essere isolate dall’intero contesto delle funzioni dell’ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85).
Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con l’esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
MACROATTIVITA’ SENSIBILI
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Tutti coloro che in ragione del proprio incarico, funzione o mandato intrattengono rapporti con la P.A. devono :
E’ fatto quindi divieto di :
PRESIDI DI CONTROLLO
Il sistema di controllo si basa sui seguenti principi:
SISTEMA ORGANIZZATIVO
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Con periodicità semestrale devono essere forniti all’Organismo di vigilanza le seguenti informazioni:
UNITA’ AZIENDALI A RISCHIO
Presidente
Amministratori delegati
Direzione amministrativa e finanziaria
Direzione tecnico-operativa
Direzione commerciale
OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’art. 25 septies del D.lgs. 231/01 annovera tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti anche i delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto insensibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall’art. 589 del Codice Penale:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (…)”
L’elemento comune alle fattispecie di reato è la colpa, così definita dall’art. 43 del c.p.:
“il delitto:
– è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.”
L’estensione della responsabilità dell’Ente, anche ai sopraelencati reati, richiede un’analisi al fine di coordinare il Modello con le disposizioni normative a tutela dell’igiene e della salute sul lavoro e delle procedure operative e gestionali attuate dalla Società in conformità alle norme, leggi e regolamenti che regolano il settore in cui opera Geofondazioni S.r.l..
In particolare, si evidenzia che la Società:
– è dotata di un Sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 per le attività di progettazione ed esecuzione opere marittime e opere strutturali speciali.
– è dotata di un Sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro (SGSLL) elaborato in conformità alle Linee Guida UNI/INAIL e alla Guida operativa “Lavoro Sicuro” di Confindustria Veneto SIAV spa
L’analisi, dunque si è focalizzata sull’individuazione delle attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 e sull’efficacia del processo di valutazione dei rischi e sulla valutazione dell’effettiva attuazione di tale processo.
MACROATTIVITA’ SENSIBILI
1) Il processo relativo alle attività di indirizzo e pianificazione per l’adempimento degli obblighi giuridici relativi:
2) Il processo relativo alla gestione delle seguenti attività:
PRICIPI DI COMPORTAMENTO
L’Azienda si impegna :
Ne consegue che ogni dipendente/collaboratore ha l’espresso obbligo :
PRESIDI DI CONTROLLO
Il sistema di controllo si basa su:
– Manuale della Qualità: (parte integrante del SQA, Sistema di Gestione della Qualità ) delinea le modalità operative per la gestione dei vari processi che costituiscono il sistema della qualità definito ai sensi delle disposizioni ISO 9001:2008. Contiene il dettaglio di tutte le procedure ed i relativi riferimenti normativi nonchè il mansionario con l’indicazione delle singole responsabilità associate ad ogni funzione/ruolo rivestito.
– Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): rappresenta la sintesi delle attività periodiche di individuazione e valutazione dei rischi, di analisi delle procedure operative e di sicurezza approvate da Geofondazioni S.r.l. e dei report di incidente/infortunio;
Il DVR contiene:
– Procedure (di esercizio, di sicurezza, operative): descrivono le modalità operative per la gestione dei vari processi aziendali definendo punti di controllo e responsabilità.
Il dettaglio dei protocolli/procedure attuate in Geofondazioni S.r.l. sono contenute nell’Allegato 7, nel Sistema di gestione della Qualità e nel Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro.
SISTEMA ORGANIZZATIVO
La Società è dotata di organigramma che individua l’assetto gerarchico dei rapporti fra le varie Funzioni Aziendali.
La Società ha formalizzato la ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra le varie Funzioni Aziendali nel documento illustrativo dell’organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (v. allegato 3) il cui contenuto è parte integrante del presente Modello.
Con atto a rogito notaio Briguglio del 4/12/2017 il datore di lavoro ha nominato il delegato per la sicurezza ai sensi dell’art. 16 D.lgs. 81/2008, con facoltà di subdelega ai sensi dell’art. 16 comma 3 bis.
La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, per le materie delegabili, rispetta le seguenti caratteristiche:
In considerazione del fatto che l’attività produttiva della società è caratterizzata dalla formazione di una pluralità di cantieri dislocati in diverse aree territoriali, è prevista la possibilità per il delegato alla sicurezza di subdelegare alcuni dei compiti ad esso spettanti per garantire l’esercizio effettivo dei poteri di gestione e direzione dell’attività lavorativa e di vigilanza del rispetto della normativa antinfortunistica limitatamente a singoli cantieri.
Anche l’atto di subdelega rispetta i requisiti sopra indicati per l’atto di delega.
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Con periodicità semestrale, da parte del Datore di lavoro, del Delegato per la sicurezza o da parte dell’RSPP, devono essere fornite all’Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni su :
– il processo di redazione/aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DVR):
– il processo di redazione/approvazione di ogni nuova procedura/protocollo aziendale:
– flussi informativi in merito agli infortuni occorsi o all’attività di controllo effettuata dai delegati del datore di lavoro;
– piano di implementazione/verifica del programma di audit sulla corretta attuazione delle procedure per la prevenzione degli infortuni;
– il programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
– verbali del Consiglio di Amministrazione relativi alle decisioni in merito alle valutazioni sui rischi e relative decisioni.
Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all’Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità al Modello e ai protocolli aziendali.
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE
– Consiglio di Amministrazione
– Amministratore Delegato
– Delegato per la sicurezza
– RSPP
– Subdelegato (eventuale) per la sicurezza
– Responsabile di cantiere
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE
Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. N. 286/1998
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e dal quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis.
Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sussistono se:
– i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
– i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;
– i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603 bis del codice penale.
In sintesi, l’Ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è perseguibile ai sensi del D. Lgs. 231/01, se i lavoratori occupati sono (circostanze alternative tra di loro):
Considerazioni sulla responsabilità solidale negli appalti
Sebbene la responsabilità amministrativa dell’Ente per il reato di impiego di lavoratori irregolari da parte di subappaltatori non sia configurabile ai sensi del D. Lgs. N. 231/01 anche a carico dell’appaltatore, vigendo l’istituto della responsabilità solidale degli appalti per cui l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore sia per i trattamenti retributivi che per i contributi previdenziali e assicurativi (escluso l’obbligo per le sanzioni civili delle quali risponde solo il responsabile dell’adempimento), gli aspetti legati all’affidamento, alla gestione ed alla vigilanza sui contratti d’appalto, d’opera e somministrazione sono stati ritenuti significativi e, quindi, considerati nella presente Parte Speciale in quanto essi presentano, oggettivamente, un chiaro rilievo in termini di efficace contrasto all’impiego di lavoratori stranieri irregolari.
MACROATTIVITA’ SENSIBILI
L’analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25 duodecies del D. Lgs. n. 231/01.
I settori/processi/attività esposti maggiormente a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari possono essere suddivisi in due macrocategorie:
– selezione e assunzione del personale;
– stipula, gestione e vigilanza sui contratti d’appalto, d’opera e somministrazione.
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
Gli amministratori, i quadri e i dipendenti della Società, i consulenti e partner, sono tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi generali:
– stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attività aziendali con particolare riferimento alle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori irregolari;
– stretta osservanza delle regole definite dal Codice Etico e dal presente Modello;
– svolgimento delle attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
– redazione e conservazione della documentazione necessaria a fornire evidenza del rispetto delle prescrizioni in materia di selezione e assunzione dei lavoratori stranieri ed a consentire un controllo efficace sui comportamenti e sulle attività di Geofondazioni S.r.l. e dei suoi subappaltatori;
– immediata segnalazione all’OdV di qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati alla Società che dèstino il sospetto di irregolarità nell’impiego di lavoratori stranieri.
Conseguentemente, è vietato:
– porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle richiamate dall’art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01;
– violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
– violare i principi previsti nel Codice Etico;
– violare le norme e le prassi operative definite dalle procedure di Geofondazioni S.r.l.;
– porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nell’impiego di lavoratori irregolari.
PRESIDI DI CONTROLLO
Il sistema di controllo si basa su:
1) rispetto delle procedure previste da leggi e regolamenti per l’assunzione di lavoratori stranieri;
2) osservanza degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, circolari per le comunicazioni agli uffici pubblici relative all’assunzione di lavoratori stranieri;
3) per l’assunzione di lavoratori stranieri già soggiornanti in Italia, acquisire copia di valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.
E’ fatto espresso divieto di impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.
Non è legale nemmeno l’impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.
La Società dovrà eseguire:
– la verifica preliminare dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi accedenti al cantiere ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. (cd. Testo Unico della Sicurezza);
– l’acquisizione dell’elenco aggiornato degli addetti presenti in cantiere per l’esecuzione dei lavori affidati all’impresa esecutrice e relativa verifica documentale di regolarità;
– la vigilanza sull’effettivo personale dell’impresa esecutrice presente in cantiere con verifica delle generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli dichiarati e ufficialmente comunicati attraverso l’elenco di cui sopra.
SISTEMA ORGANIZZATIVO
La Società è dotata di organigramma che individua l’assetto gerarchico dei rapporti fra le varie Funzioni Aziendali.
La Società ha formalizzato la ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra le varie Funzioni Aziendali nel documento illustrativo dell’organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (v. allegato 3) il cui contenuto è parte integrante del presente Modello.
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Con cadenza semestrale, devono essere fornite all’Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni su :
– selezione e assunzione di nuovo personale straniero;
– relazione circa la presenza di lavoratori stranieri nei cantieri oggetto di contratti di subappalto ovvero di prestazione d’opera o di somministrazione, con indicazione della documentazione attestante la regolarità dell’assunzione;
– risultanze di eventuali verifiche o ispezioni da parte di Enti di controllo.
Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all’Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità al Modello e alle prassi aziendali.
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE
– Amministratore Delegato (coadiuvato dal consulente esterno del lavoro)
– Direzione amministrativa
– Ufficio risorse umane
INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
L’art. 25 decies D.lgs. 231/01 annovera tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti anche il delitto previsto dall’art. 377 bis c.p..
Tale ipotesi di reato consiste nella condotta di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni avanti l’Autorità giudiziaria penale a mentire ovvero a rifiutarsi di rispondere.
MACROATTIVITA’ SENSIBILI
Rapporti con l’Autorità Giudiziaria, in occasione di procedimenti penali
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I destinatari che, in occasione di procedimenti penali, siano chiamati a rendere dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria devono:
– attenersi all’assoluto rispetto di leggi, normative vigenti, codice etico (che riporta anche i principi di lealtà, correttezza e chiarezza).
– collaborare fattivamente e rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e rappresentative dei fatti.
– Esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o esercitare la facoltà di non rispondere, prevista dalla legge, se indagati o imputati in procedimenti penali.
Sono esplicitamente e inderogabilmente vietate le seguenti condotte:
– condizionare, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro, la volontà dei soggetti chiamati a rispondere all’Autorità Giudiziaria al fine di non rendere dichiarazioni o dichiarare fatti non rispondenti al vero.
PRESIDI DI CONTROLLO
– I rapporti con l’Autorità Giudiziaria, in occasione di procedimenti giudiziari sono gestiti da parte dei legali esterni, nominati dal Legale Rappresentante della società.
– Conoscenza e monitoraggio da parte dell’OdV di tutti i procedimenti penali nei quali è coinvolto l’ente o personale dell’ente.
– La documentazione da inviare all’Autorità Giudiziaria (mezzi probatori, atti di causa, scritti difensivi, ecc.) è verificata dai legali e sottoscritta solamente dai soggetti coinvolti nel procedimento.
SISTEMA ORGANIZZATIVO
La Società è dotata di organigramma che individua l’assetto gerarchico dei rapporti fra le varie Funzioni Aziendali.
La Società ha formalizzato la ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra le varie Funzioni Aziendali nel documento illustrativo dell’organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (v. allegato 3) il cui contenuto è parte integrante del presente Modello.
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Con periodicità prestabilita, devono essere fornite all’Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni su :
– procedimenti penali nei quali sono coinvolti Amministratori e dipendenti della società per vicende che coinvolgono l’ente.
Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all’Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità al Modello e alle prassi aziendali.
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE
– Amministratore Delegato (coadiuvato dal legale consulente esterno)
– Direzione amministrativa
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
L’art. 24 bis D.lgs. 231/01 annovera tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti anche i delitti previsti dagli artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p., 491 bis e 640 quinquies c.p.
Falsità in documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.)
La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).
In particolare, si precisa che si ha “falsità materiale” quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.
Si ha, invece, “falsità ideologica” quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.
Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero.
I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.
A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati “sensibili” in vista di una possibile attività ispettiva.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)
Tale reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all’accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all’ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell’archivio del personal computer altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).
La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell’ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.
Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell’ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell’ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell’interesse della società stessa.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.)
Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.
L’art. 615-quater cod. pen., pertanto, punisce le condotte preliminari all’accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.
I dispositivi che consentono l’accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (quali badge o smart card).
Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto, in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.
L’art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza. Potrebbe rispondere del delitto, ad esempio, il dipendente della società (A) che comunichi ad un altro soggetto (B) la Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega (C), allo scopo di garantire a B la possibilità di controllare le attività svolte da C, quando da ciò possa derivare un determinato vantaggio o interesse per la società.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.)
Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
Tale delitto potrebbe, ad esempio, configurarsi qualora un dipendente si procuri un Virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti “sensibili” in relazione ad un procedimento penale a carico della società.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.)
Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.
Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l’obiettivo dell’azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l’integrità, ritardarne o impedirne l’arrivo a destinazione.
Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un’impresa concorrente trasmetta i dati e/o l’offerta per la partecipazione ad una gara.
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies cod. pen.)
Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
La condotta vietata dall’art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.
Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all’intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)
Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.
Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l’eliminazione o l’alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell’ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali “compromettenti”.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)
Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.
Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell’interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)
Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all’art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.
Pertanto qualora l’alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall’art. 635-bis cod. pen.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)
Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all’art. 635-ter cod. pen., quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)
Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.
MACROATTIVITA’ SENSIBILI
In relazione ai reati sopra elencati le aree ritenute più a rischio sono:
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
I destinatari che partecipano alla gestione e all’utilizzo dei sistemi informativi e dei flussi informativi devono:
– attenersi all’assoluto rispetto di leggi, normative vigenti, codice etico (che riporta anche i principi di lealtà, correttezza e chiarezza).
– limitare la navigazione in internet e l’utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali alle sole attività lavorative;
– utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
– mantenere segrete le credenziali in possesso di soggetti autorizzati all’utilizzo dei sistemi informativi e non divulgare le stesse a soggetti terzi.
Sono esplicitamente e inderogabilmente vietate le seguenti condotte:
– accedere a sistemi informatici o telematici altrui con l’obiettivo di acquisire abusivamente informazioni contenute nei predetti sistemi ovvero di danneggiare o distruggere dati o documenti in essi contenuti;
– utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici o telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
– utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla società;
– aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus, firewall ecc.)
– lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito;
– rivelare a terzi le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale o ad altri sistemi informatici o telematici;
– detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
– accedere alla rete aziendale e nei programmi senza autorizzazione o con un codice di accesso diverso da quello assegnato.
PRESIDI DI CONTROLLO
– La Geofondazioni srl è dotata di un sistema di accesso ai dati aziendali attraverso l’utilizzo di una password personale e di accesso ai sistemi informatici e telematici di terzi attraverso username e password.
– il sistema informatico aziendale è gestito da personale dipendente istruito per il corretto funzionamento della gestione e archiviazione dei dati.
– la rete informatica è supportata da consulenti esterni che ne curano la manutenzione e l’aggiornamento.
SISTEMA ORGANIZZATIVO
La Società è dotata di organigramma che individua l’assetto gerarchico dei rapporti fra le varie Funzioni Aziendali.
La Società ha formalizzato la ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra le varie Funzioni Aziendali nel documento illustrativo dell’organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (v. allegato 3) il cui contenuto è parte integrante del presente Modello.
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Con periodicità annuale, devono essere fornite all’Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni su :
Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all’Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità al Modello e alle prassi aziendali.
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE
– Direzione amministrativa e Ufficio contabilità
– Direzione commerciale e Ufficio commerciale
– Ufficio tecnico
REATI AMBIENTALI
Il D. Lgs. del 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto nel D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 l’art. 25 undecies che richiama alcune fattispecie di reato in materia ambientale.
Tale modifica legislativa implica il riconoscimento della responsabilità amministrativa degli enti qualora siano commesse fattispecie di reato indicate nell’art. 25 undecies e l’ente non abbia predisposto un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad impedire la realizzazione di detti reati.
I reati la cui commissione può comportare una responsabilità dell’Ente sono i seguenti:
– uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.c.);
– distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
– scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006);
– scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006);
– violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006);
– scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006);
– raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006);
– realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006);
– inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o delle altre attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006);
– miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006);
– deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006);
– combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis D. Lgs. n. 152/2006);
– omessa bonifica in conformità al progetto approvato da parte del responsabile dell’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della comunicazione ex art. 242 TUA agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006);
– predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, e art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006);
– traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006);
– attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. n. 152/2006);
– violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006);
– importazione, esportazione trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1, e art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
– falsificazione o alterazione di certificati e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3 bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150);
– violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549);
– sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007);
– sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007);
– inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
– disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
– delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
– traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
– circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).
Si riportano di seguito solamente le norme riguardanti le fattispecie che nell’analisi di rischio reato sono risultate avere probabilità di accadimento. Per tutte le altre, si rimanda all’elenco dei reati.
Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione
Art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006
Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari
Art. 137, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
Art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006
Il comma undici sanziona, con l’arresto sino a tre anni, chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.
Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
Art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006
Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
Art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro 5.200 a euro 52. se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o di altre attività concernenti i rifiuti
Art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006
Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Miscelazione non consentita di rifiuti
Art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006
Chiunque, in violazione del divieto di cui all’art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti
Art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006
Inquinamento ambientale
Art. 452 bis c.p
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Disastro ambientale
Art. 452 quater c.p.
Il delitto di disastro ambientale consiste alternativamente nell’:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Delitti colposi contro l’ambiente
Art. 452 quinquies c.p.
Se l’inquinamento o il disastro ambientale è commesso per colpa, le pene sono diminuite.
Se dalla commissione di tali condotte deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite.
MACROATTIVITA’ SENSIBILI
In considerazione dell’attività svolta da Geofondazioni S.r.l. consistente nell’infissione di pali di fondazione prefabbricati e di attività di perforazione e palificazione di terreni, e tenuto conto della esenzione dal SISTRI e dall’obbligo di tenuta del registro di carico scarico di rifiuti di cui all’art. 190 D. Lgs. 152/2006 per l’assenza di rifiuti e scarti di prodotti pericolosi, si delinea un rischio di reato ambientale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 del tutto remoto.
Tuttavia, i settori/processi/attività esposti al rischio reato possono essere suddivisi in due macrocategorie:
1) lavaggio betoniere e di altri impianti o macchinari;
2) gestione dei fanghi di perforazione;
3) gestione dei rifiuti di carta, cartone e materiali da imballo; materiale da stampa toner per uso ufficio.
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
La società si impegna al rigoroso rispetto di quanto disciplinato dalle norme vigenti in materia ambientale e dalle buone prassi aziendali. In particolare:
– verificare e mantenere la conformità dell’attività aziendale alle leggi, regolamenti e prescrizioni amministrative in materia ambientale;
– effettuare l’analisi ambientale e la valutazione dei rischi presenti in azienda;
– adottare condotte atte alla prevenzione dell’inquinamento e alla tutela delle risorse naturali;
– effettuare il monitoraggio dei consumi energetici e la valutazione di forme di energia alternativa;
– sviluppare e diffondere la cultura della protezione dell’ambiente in tutto il personale, collaboratori e fornitori;
– rivedere periodicamente la propria Politica Ambientale per mantenerla attuale e conforme alle norme vigenti, assicurandosi che sia adeguata alla natura, dimensioni, aspetti e impatti ambientali dell’attività aziendale;
– mantenere un adeguato livello di vigilanza e verifica del rispetto e dell’efficacia delle prassi adottate a tutela dell’ambiente e della prevenzione dell’inquinamento.
PRESIDI DI CONTROLLO
In relazione alle predette attività/processi aziendali esposti al rischio reato, il sistema di controllo si basa sui seguenti elementi:
– ottenere e aggiornare eventuali autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio dell’attività aziendale;
– effettuare la caratterizzazione di base dei rifiuti prodotti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito e al di fuori di esso e determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica. Nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell’attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevedere l’esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuti, presso laboratori qualificati e accreditati;
– gestire il deposito temporaneo dei rifiuti nel rispetto della legislazione vigente;
– compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti (se necessari) relativi al trasporto fuori dal sito;
– richiedere e verificare le autorizzazioni dei soggetti incaricati della gestione dei rifiuti prodotti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
– verificare l’accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
– verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.
SISTEMA ORGANIZZATIVO
La Società è dotata di organigramma che individua l’assetto gerarchico dei rapporti fra le varie Funzioni Aziendali.
La Società ha formalizzato la ripartizione dei compiti e delle responsabilità fra le varie Funzioni Aziendali nel documento illustrativo dell’organigramma e delle responsabilità di ciascuna struttura organizzativa (v. allegato 3) il cui contenuto è parte integrante del presente Modello.
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Con periodicità annuale deve essere fornita all’Organismo di Vigilanza una relazione in cui siano sintetizzati i dati sulla gestione e smaltimento dei rifiuti e sul sistema di gestione della materia ambientale.
Devono essere fornite, in ogni caso, con immediatezza all’Organismo di Vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non conformità al Modello e alle prassi aziendali, ovvero le risultanze di verifiche/ispezioni eseguite da Enti di controllo.
FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE
– Direzione amministrativa
– Direzione tecnico-operativa